Il nostro Statuto

Echoes – The Sound of the Body

Statuto

Sezione 1: Denominazione, Scopo e Sede

Articolo 1: Denominazione

Il giorno 7 giugno 2012, su iniziativa dei soci promotori Andrea Casamassima e Diego Mariani si è costituita l’associazione culturale Echoes – The Sound of the Body (di seguito Echoes o l’Associazione).

Echoes è una libera associazione senza scopo di lucro.

Articolo 2: Scopo

Lo scopo di Echoes è quello di avvicinare quanti più professionisti laureati ed abilitati in Medicina e Chirurgia o in Scienze Infermieristiche operanti nel campo dell’emergenza ed urgenza intra ed extraospedaliera possibile all’utilizzo dell’ecografia clinica attraverso attività incontri, corsi o ogni altro mezzo finalizzato allo scopo di cui sopra. Inoltre si prefigge di riunire presso di essa operatori di ogni età, sesso e nazionalità.

Articolo 3: Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Ampère 77.

I trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati, su proposta del Consiglio, approvata

dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Sezione 2: Soci, Organi dell’Associazione, Cariche Sociali

Soci

Articolo 4

I soci si dividono in ordinari, sostenitori e onorari. L’appartenenza all’una o all’altra categoria di soci, secondo quanto descritto nel presente articolo non pregiudica l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti in capo a tutti i soci maggiori di età. Ciascun associato conserva la propria autonomia nei confronti di Echoes, ad eccezione di quanto concerne l’organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l’approvazione dell’associazione.

Sono:

– soci ordinari i singoli medici o infermieri, i quali abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione ad Echoes;

– soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico delle iniziative di Echoes;

– soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito.

I soci sostenitori ed onorari non acquisiscono particolari diritti oltre quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 5

L’adesione ad Echoes comporta il versamento annuale della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio. I soci onorari e i soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio si intende conferita a tempo indeterminato, è intrasmissibile e inalienabile e si perde unicamente per dimissioni, per morte del socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall’Assemblea Ordinaria dei soci a causa di motivata ragione.

La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile. I soci, in caso di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi dal Consiglio, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, fino alla decisione dell’Assemblea dei soci.

Organi dell’Associazione

Articolo 7

L’Assemblea è costituita, oltre che dai soci onorari e sostenitori, dai soci ordinari ed in regola con il versamento della quota annuale nei termini previsti dall’art. 5.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Articolo 8

A ciascun socio effettivo e a ciascun socio ordinario, sostenitore e onorario, maggiore d’età spetta un voto. I soci ordinari, sostenitori e onorari iscritti se personalmente presenti in assemblea, possono votare di persona. Se non personalmente presenti in assemblea, possono farsi rappresentare nel voto da qualsiasi altro socio Echoes munito di delega scritta.

Tutti i votanti devono essere in regola con le norme associative di cui all’art. 5. Ogni persona fisica non può ricevere più di cinque deleghe. Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio, del Revisore dei Conti e la revoca della qualifica di socio, su proposta del Collegio dei Probiviri, vengono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su decisione del Presidente dell’Assemblea, per appello nominale.

Articolo 9

L’Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario dell’Assemblea.

Assemblea Ordinaria

Articolo 10

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio, in sede appositamente prescelta, entro il mese di giugno di ogni anno o comunque tutte le volte che si debba procedere al rinnovo totale delle cariche sociali, con avviso in bacheca.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Viene considerata presenza effettiva anche la teleconferenza.

Articolo 11

L’Assemblea Ordinaria ha in particolare il compito di:

– esaminare ed approvare la relazione sulle attività dell’Associazione, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali;

– eleggere, alla scadenza del loro mandato, il Presidente, i membri del Consiglio , del Revisore dei Conti;

– ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio e disporre eventuali conguagli;

– revocare la qualifica di socio;

– deliberare sulle responsabilità dei componenti i vari organi dell’Associazione;

– ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio;

– discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio, un “Presidente ad Honorem”.

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Assemblea Straordinaria

Articolo 12

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, o quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quarto degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto. Viene considerata presenza effettiva anche la teleconferenza. L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Presidente

Articolo 13

Il Presidente rappresenta giuridicamente L’associazione secondo le vigenti norme di legge. Viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata con scheda separata ed anticipatamente a quella per le altre cariche. Dirige la politica generale dell’Associazione e ne è responsabile. Presiede il Consiglio, adotta provvedimenti d’urgenza. Concede onorificenze e patrocini. Concede deleghe per particolari compiti o funzioni. Dura in carica cinque anni.

Ha il compito di:

– coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio;

– curare la tenuta dei libri sociali; curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo del Revisore dei Conti la situazione contabile;

– curare l’organizzazione e la documentazione delle attività;

– dirigere, organizzare e controllare i servizi di Sede.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest’ultimo dal Membro del Consiglio con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso, valorizzata dall’anzianità di iscrizione ad Echoes.

Consiglio

Articolo 14

Il Consiglio è costituito da almeno due membri, fino ad un massimo di cinque: il Presidente dell’Associazione ed altri quattro membri eletti con votazione separata. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri e siano in regola con le quote associative entro i termini di cui all’art. 5. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione ad Echoes, con i dati in possesso della Segreteria.

Articolo 15

Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, dietro convocazione trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del Presidente o di più della metà dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I Consiglieri non hanno facoltà di delega. Viene considerata presenza effettiva anche la teleconferenza. Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni.

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti tra coloro che, si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del Consiglio nel quale subentrano.

Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea nel termine di novanta giorni e nei modi previsti dall’art. 10 perché vengano eletti i membri mancanti; le candidature dovranno pervenire sessanta giorni prima della data assembleare ed essere comunicate ai soci a mezzo pubblicazione sull’Organo Ufficiale.

Se viene a mancare tutto il Consiglio, il Revisore dei Conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca, nei modi e nei tempi previsti dal comma precedente, l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consigli. I componenti il Consiglio sono responsabili verso L’Associazione secondo le norme del Codice Civile in tema di mandato.

Articolo 16

Il Consiglio ha il compito di:

– nominare, su proposta del Presidente, il Vicepresidente;

– definire i programmi dell’Associazione, secondo le finalità di cui all’art. 2;

– redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

– stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli;

– emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;

– ratificare l’iscrizione di nuovi soci;

– disporre la sospensione di soci ed il deferimento di soci al Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri, oltre a rappresentare l’Associazione, ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell’ambito delle attività federative.

Revisore dei Conti

Articolo 17

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni. Non possono essere Revisore dei Conti coloro che sono parenti od affini del Presidente o dei Consiglieri e coloro nei confronti dei quali sussista un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri. Nel caso di sopravvenuta mancanza questi vengono sostituiti provvisoriamente dai membri supplenti o dai primi esclusi che abbiano ottenuto almeno un decimo dei voti validi, sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i membri mancanti tra coloro che si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del

Collegio nel quale subentrano.

Il Revisore dei Conti ha i seguenti compiti:

– controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell’assemblea dei Soci;

– redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all’Assemblea dei Soci;

– procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all’anno, o su richiesta del Presidente, o del Vicepresidente o di almeno tre Consiglieri.

Il Revisore dei Conti presenzia alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Collegio dei Probiviri

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è composto dai tre membri effettivi più anziani.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

– valutare l’esistenza di violazioni del presente Statuto;

– intervenire quale conciliatore nelle controversie;

– proporre al giudizio del Consiglio l’applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi dell’Associazione.

Vicepresidente

Articolo 19

Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio tra i propri membri, su proposta del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.

Decade alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.

Patrimonio dell’Associazione

Articolo 20

Il patrimonio dell’Associazione si compone:

– di un contributo annuale che gli associati debbono versare, nella misura che è annualmente

stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nelle casse dell’Associazione;

– di contributi straordinari che gli associati possono spontaneamente versare;

– di tutti quei capitali o beni mobiliari e immobiliari che a qualsiasi titolo pervenissero

all’Associazione.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione.

Durante la vita dell’organizzazione, il patrimonio sociale non può essere destinato o distribuito, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale netto sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei tempi stabiliti dall’Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Rimborsi Spese – Compensi

Articolo 21

A tutte le cariche associative, ai componenti degli Organi Collegiali ed ai collaboratori volontari tutti non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.

Sezione 4: Norme Finali

Articolo 22

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’associazione ed uno o più soci e non composta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, unico foro competente sarà quello della città dove ha sede l’Associazione.

Articolo 23

L’attività dell’Associazione è prevista fino al 31/12/2100 salvo proroga od anticipato scioglimento. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

L’iscrizione ad Echoes implica l’accettazione integrale del presente Statuto. Il Consiglio è demandato ad emanare appositi Regolamenti di attuazione dello Statuto. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.